La legalizzazione o l'apostilla occorre per gli atti formati in Italia che devono essere fatti valere all’estero e per i quali è prevista un'attestazione ufficiale della legale qualità della persona che ha apposto una firma in calce ad un atto e dell'autenticità della firma stessa. La differenza tra le due certificazioni sta nel fatto che si ricorre all'apostilla per i paesi firmatari della Convenzione dell’Aja del 05/10/1961 per tutti quegli atti da far valere nel territorio degli stati contraenti.
Consiste in una sottoscrizione del Pubblico Ministero:
Competenza al rilascio:
Occorre distinguere:
La richiesta va effettuato presso la Segreteria Affari Civili presentando l’atto da legalizzare/apostillare con l’indicazione dello Stato estero ove l’atto medesimo è destinato ad essere prodotto accompagnato dal modulo, debitamente compilato e firmato, scaricabile in questa sezione.
Il ritiro può essere effettuato a decorrere dal 3° giorno lavorativo dalla presentazione della richiesta compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.