La Segreteria Spese di Giustizia gestisce l’iter amministrativo del ciclo della spesa anticipata dallo Stato dalla ricezione dell’istanza di liquidazione, per il tramite del portale nazionale, fino all’iscrizione del mandato di pagamento (mod. 1/ASG). Presso questa segreteria convergono tutte le istanze di liquidazione di onorari e spese attinenti i compensi e le indennità spettanti a soggetti terzi quali i consulenti tecnici, interpreti, traduttori, gestori di servizi telefonici e di noleggio apparati, e da tutti coloro che abbiano svolto, su incarico del magistrato, un’attività professionale, prestazione di beni e servizi, nell’ambito di un procedimento giudiziario.
Completata l’attività, i beneficiari trasmettono all’ufficio un’istanza di liquidazione per via esclusivamente telematica, accedendo al portale nazionale lsg.giustizia.it/SIAMM. L’istanza è esente da imposta di bollo e diritti.
Ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) l’istanza di liquidazione va trasmessa, a pena di decadenza, non oltre giorni 100 dalla conclusione dell’incarico.
Le istanze sono veicolate attraverso il portale con pro – forma di fattura. Il documento fiscale (fattura elettronica) dovrà essere tempestivamente emesso dal beneficiario della liquidazione solo dopo la richiesta da parte della Segreteria Spese di Giustizia, quando il titolo (decreto di liquidazione) sarà dichiarato esecutivo dal PM o dall’ufficio.
Per tutte le informazioni si invita ad accedere alla sottostante sezione modulistica (clicca qui per accedere direttamente) e consultare i documenti ivi scaricabili.
In particolare, si raccomanda l’utenza di osservare quanto specificato nell’Ordine di Servizio n. 155/2025 Spese di Giustizia – Modalità Operative.
Di norma la tempistica dell’ufficio prevede la trasmissione quindicinale delle iscrizioni dei mandati di pagamento (mod. 1/ASG) all’ufficio del Funzionario Delegato per il prosieguo dell’iter (emissione Ordinativo Secondario di Pagamento) di modo da assicurare il pagamento delle fatture entro i termini di legge.
Tutte le spese devono essere preventivamente autorizzate dal PM e sempre documentate dal beneficiario.
Spese di viaggio: ai consulenti che sono chiamati a svolgere il loro incarico fuori della città di propria residenza/domicilio fiscale è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, se preventivamente autorizzato dal PM.
L’uso del mezzo proprio, dell’aereo o comunque di mezzi straordinari, deve essere preventivamente autorizzato e motivato dal Magistrato.
Vengono rimborsate le spese autostradali previa trasmissione dei relativi scontrini di pedaggio. E’ previsto il rimborso chilometrico (carburante) nella misura di un quinto del prezzo medio di un litro di carburante nel periodo considerato, moltiplicato per il numero dei chilometri. L’interessato dovrà produrre certificato ACI attestante la distanza chilometrica del tragitto più breve percorso. E ‘escluso il rimborso delle spese per il parcheggio.
L’uso di aerei o mezzi di trasporto straordinari (taxi) deve essere preventivamente autorizzato e motivato dal Magistrato nonché debitamente documentato, mediante deposito del relativo biglietto (carta d’imbarco) e ricevuta/fattura di pagamento.
Sono sempre esclusi i rimborsi per il pagamento di soprattasse ed extra.
Collaboratori: l’art. 56, commi 3 e 4 DPR 115/02 stabilisce che il consulente può avvalersi di collaboratori, previa autorizzazione del Magistrato. La liquidazione del compenso a favore del collaboratore è a cura del perito o consulente tecnico che se ne avvale. Il compenso versato al collaboratore andrà poi indicato come spesa, allegando l’autorizzazione ad avvalersene e la documentazione fiscale comprovante l’avvenuto pagamento – fattura o ricevuta fiscale che contenga l’indicazione dell’attività compiuta per l’ausiliario del PM con il numero di procedimento penale oltre a copia della contabile del pagamento effettuato a quietanza e saldo.